-A-
IPOTESI DI CLAUSOLE DI ARBITRATO (Arbitrato rituale secondo diritto)
A.1
CLAUSOLA DI ARBITRATO AMMINISTRATO MONOCRATICO
1) Ogni controversia nascente da o collegata a questo contratto, o comunque relativa alla sua interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia, sarà deferita, con applicazione del Regolamento della Corte Arbitrale delle Romagne di Rimini, alla decisione ai sensi dell’art. 806 c.p.c. di un arbitro unico. In mancanza di accordo sulla nomina dell’arbitro, lo stesso verrà designato dal Presidente della Corte Arbitrale delle Romagne o, in caso di mancata accettazione dell’arbitro nominato dal Presidente della Corte, da parte del Presidente del Tribunale di Rimini. L’arbitro deciderà secondo diritto con procedimento rituale e il lodo potrà essere impugnato anche per violazione delle norme di diritto relative al merito della controversia.
A.2
CLAUSOLA DI ARBITRATO AMMINISTRATO COLLEGIALE
1) Ogni controversia nascente da o collegata a questo contratto, o comunque relativa alla sua interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia, sarà deferita, con applicazione del Regolamento della Corte Arbitrale delle Romagne di Rimini, alla decisione ai sensi dell’art. 806 c.p.c. di un collegio arbitrale, così come previsto dall’art. 810 c.p.c., con nomina del terzo arbitro, in caso di mancato accordo tra i due arbitri, da parte del Presidente della Corte Arbitrale delle Romagne e, in caso di mancata accettazione dell’arbitro nominato dal Presidente della Corte, da parte del Presidente del Tribunale di Rimini. Il Collegio arbitrale deciderà secondo diritto con procedimento rituale e il lodo potrà essere impugnato anche per violazione delle norme di diritto relative al merito della controversia.
-B-
IPOTESI DI CLAUSOLA DI ARBITRATO MONOCRATICO IN MATERIA SOCIETARIA
(Arbitrato rituale secondo diritto) DA INSERIRE NEGLI STATUTI SOCIETARI
1) Tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché quelle promosse da amministratori, liquidatori e/o sindaci o nei loro confronti, e comunque relative all’interpretazione ed esecuzione del presente atto costitutivo, saranno devolute alla decisione di un arbitro unico. Lo stesso verrà designato dal Presidente della Corte Arbitrale delle Romagne o, in caso di mancata accettazione dell’arbitro nominato dal Presidente della Corte, da parte del Presidente del Tribunale di … [Rimini]. L’arbitro avrà sede in Rimini e deciderà secondo diritto con procedimento rituale, applicando le disposizioni del regolamento della Corte Arbitrale delle Romagne vigente all’avvio dell’arbitrato e il lodo potrà essere impugnato anche per violazione delle norme di diritto relative al merito della controversia.
2) La comunicazione alle altre parti dell’istanza di arbitrato determina l’interruzione della prescrizione ed impedisce la decadenza.
3) Sono comunque escluse:
– le controversie che prevedono l’intervento obbligatorio del P.M.;
– l’azione di responsabilità nei confronti di amministratori, liquidatori, sindaci;
– le impugnazioni del bilancio societario.
4) L’istanza di nomina verrà depositata presso la Corte Arbitrale, ovvero la Cancelleria del Tribunale nel caso debba provvedere il Presidente del Tribunale.
5) La domanda di arbitrato proposta dalla società o nei suoi confronti dovrà altresì essere depositata entro sette giorni presso il Registro delle Imprese del luogo nel quale la società ha la sede legale.
6) E’ ammesso l’intervento dei soci e di terzi.
7) Nelle controversie aventi ad oggetto la validità di una delibera assembleare all’arbitro compete il potere di disporre, su istanza di parte, la sospensione della delibera fino alla pronunzia del lodo. La sospensione è revocabile su istanza di parte per nuove ragioni di fatto e di diritto.